Plessi di Bargano, Borghetto Lodigiano, Borgo S.Giovanni e Graffignana
REGOLAMENTO DISCIPLINA
2007-2010
Revisionato il 30/10/08
Art. 1 - Validità del Regolamento di Disciplina
Il presente Regolamento ha validità triennale, dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2010, e si intende tacitamente rinnovato fino a nuova revisione.
Tale Regolamento di Disciplina è applicabile interamente alla Scuola Secondaria e, in casi gravi, alla Scuola Primaria.
Art.2 - Norme generali
I diritti e i doveri di ciascuno, nella pari dignità e nella diversità dei ruoli, sono garantiti dalla Comunità scolastica in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'Ordinamento dello Stato Italiano.
Ogni componente scolastica é tenuta all'osservanza di comportamenti corretti nei confronti dei minori, degli adulti, dei loro beni e delle strutture funzionali al servizio didattico al fine di conservare un ambiente sociale e scolastico sereno e consono all'azione educativa.
I provvedimenti disciplinari, conseguenti le mancanze ai doveri, devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti costruttivi all'interno della comunità scolastica.
Art . 3 - Tutela dei diritti degli alunni
Gli organi preposti alla disposizione delle sanzioni di tipo disciplinare (Docenti, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Organo di Garanzia) devono tener conto:
" del diritto dello studente alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili
" del diritto dello studente a produrre dichiarazioni verbali o scritte a sua discolpa
" della non sanzionabilità delle libere espressioni manifestate e non lesive dell'altrui personalità
" del principio della responsabilità personale e della riparazione del danno;
" delle circostanze attenuanti, della situazione personale dello studente, del contesto in cui si é verificato l'episodio
" della temporaneità della pena e della possibile convertibilità della stessa in favore della comunità scolastica.
Art. 4 - Sanzioni disciplinari
" Premessa irrinunciabile a qualsiasi intervento punitivo è la considerazione che è innanzitutto auspicabile che i provvedimenti disciplinari non rimangano fini a se stessi, ma siano solo un aspetto di un processo formativo che preveda, tra l'altro, che l'alunno sia invitato a riflettere sul proprio comportamento, a ponderare le conseguenze delle proprie azioni e, infine, a porgere possibilmente le scuse formali alla parte lesa.

" I numeri progressivi dei provvedimenti si possono intendere applicati sia per la reiterazione della mancanza (1: la prima volta, 2: la seconda volta e così via) sia per il grado di gravità della mancanza stessa (1: mancanza lieve, 2: mancanza più grave e così via).
" Il provvedimento dell'allontanamento dalla classe è assolutamente subordinato alla possibilità di affidare l'alunno alla sorveglianza di un altro docente.
" Le ore di attività extrascolastiche sono subordinate alla disponibilità di docenti preposti alla sorveglianza degli alunni in punizione e/o alla possibilità di inserire l'alunno in un programma di lavori socialmente utili, concordato con altri enti territoriali e possono essere assegnate in alternativa o in aggiunta ai consueti provvedimenti.
" Dopo sei note sul registro automaticamente viene applicato il provvedimento di una sospensione di tre giorni dalle lezioni.
" Il numero di giorni di sospensione dalle lezioni è a discrezione del Consiglio di Classe e in casi gravi può superare anche i 15 giorni.
Art. 5 - Procedure per applicazione provvedimenti di sospensione
Il Consiglio di Classe, nel momento in cui ritiene necessario applicare il provvedimento della sospensione dalle lezioni o da uscite didattiche o da altre attività, informa per iscritto il Dirigente Scolastico delle motivazioni che stanno alla base della decisione.
Il Dirigente provvede alla ratifica del provvedimento e alla comunicazione dei termini alla famiglia.
Art. 6 - Comunicazione scuola-famiglia
Ogni tipo di provvedimento disciplinare deve essere comunicato alle famiglie attraverso il Libretto delle Comunicazioni (Scuola Secondaria) o il diario (Scuola Primaria) o, nei casi di sospensione, con una lettera alla famiglia.
Le notifiche dei provvedimenti disciplinari devono essere firmate dai genitori.
Art. 7 - Provvedimento di Non-ammissione agli scrutini finali o agli Esami di Licenza
Non saranno ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato a conclusione del ciclo gli alunni che raggiungeranno una votazione inferiore a sei decimi con decisione assunta all'unanimità dal Consiglio di Classe.
La valutazione del comportamento viene attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe e non è vincolata alle eventuali sospensioni dell'alunno dall'attività didattica, applicate nel corso dell'anno scolastico.
Art.8 - Ricorsi
Contro le sanzioni disciplinari é ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 5 giorni dalla comunicazione alle famiglie.
Contro la sanzione di non-ammissione agli scrutini finali o all'Esame di Stato è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 8 giorni dalla pubblicazione dei risultati.
Art. 9 - Organo di Garanzia
L'Organo di Garanzia è costituito da:
" Presidente (genitore eletto in seno al Consiglio di Istituto).
" Dirigente Scolastico (membro di diritto).
" 2 Docenti (eletti dal Collegio dei Docenti).
" 2 Genitori (eletti nel primo anno di attuazione in seno al Consiglio di Istituto e a partire dal secondo anno dall'Assemblea dei rappresentanti di classe).
" Rappresentante del personale ATA (eletto dall'Assemblea di categoria).
L'Organo di garanzia di norma dura in carica tre anni. Nei casi di perdita dei requisiti di eleggibilità o per altra causa, si procede con surroga dei primi non eletti o con elezioni suppletiva. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo.
I compiti dell'Organo di Garanzia sono i seguenti:
" decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.
" decide in merito ai conflitti che dovessero insorgere all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di Disciplina;
" decide il rinvio al Consiglio di Istituto delle proposte di modifica e/o adeguamento del Regolamento su richiesta scritta della maggioranza dei genitori eletti nei Consigli di classe, Assemblea dei genitori o Collegio dei Docenti.
Se riscontrato il coinvolgimento e/o l'incompatibilità dei membri effettivi limitatamente al caso, é obbligatoria la sostituzione con i supplenti per garantire la legittimità delle decisioni.
Il Presidente, su proposta del Dirigente scolastico, convoca l'Organo di garanzia e determina l'ordine del giorno della seduta.
Il processo verbale di ogni riunione é trascritto su un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore.
Le funzioni di segretario vengono svolte da un docente componente del Consiglio.
Per la validità delle sedute é richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono adottate:
" a maggioranza dei voti per provvedimenti che non comportano l'allontanamento dalla scuola superiore a giorni due;
" a maggioranza assoluta dei voti per i provvedimenti di allontanamento oltre i due giorni.
Non é ammessa astensione dal voto.
Le deliberazioni devono essere comunicate per iscritto dall'ufficio del Dirigente scolastico ai soggetti interessati o, su esplicita indicazione del Consiglio, esposti all'albo di Istituto.
Art.10 - Commissione disciplinare
D al presente anno scolastico, su approvazione del Collegio Docenti, viene istituita per la scuola secondaria di primo grado una commissione disciplinare.
La suddetta commissione è composta da docenti che pongono la loro candidatura all'approvazione del Collegio e dura in carica un anno.
La funzione della commissione è di monitorare la situazione disciplinare delle varie classi per assicurare maggior puntualità ed efficacia agli interventi educativi e disciplinari.
I componenti della Commissione verificano, ogni quindici giorni, le annotazioni dei docenti sul registro delle dimenticanze e delle osservazioni disciplinari e le note poste sul registro di classe e segnalano ai coordinatori le situazioni in cui è necessario intervenire applicando le sanzioni stabilite dal presente regolamento.
La Commissione su richiesta dei singoli docenti o dei Consigli di Classe può intervenire per richiamare
un alunno o un gruppo di alunni
Per le note da riportare sul registro e sul libretto dello studente si concordano i seguenti testi:
" Per le ripetute dimenticanze
"Dal controllo del registro risulta che l'alunno ha dimenticato per numerose volte il materiale scolastico occorrente"
" Per le assenze non giustificate:
Sul libretto
"Si rende noto che per tre volte consecutive suo figlio/a non ha giustificato l'assenza del
. La S. V. è pertanto pregata di presentarsi domani a scuola per giustificare di persona con l'insegnante del primo tempo"
Sul registro di classe
"vengono convocati i genitori di
.
..per giustificare di persona l'assenza del
"